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Informativa in tema di disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (ed. marzo 2024)

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 193[1] (di seguito la “Legge”), che ha introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”. 

 

  • Per diritto all'oblio oncologico deve intendersi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, compresi la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

 

  • La Legge intende riconoscere il diritto all’oblio a coloro che sono stati affetti da patologie oncologiche con l'obiettivo di prevenire le discriminazioni e tutelarne i relativi diritti, assicurando la parità di trattamento dell’ex paziente oncologico, in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

 

  • La Legge prevede che, al momento della stipulazione o successivamente, nonché del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non possono essere richieste informazioni – se suscettibili di influenzarne condizioni e termini – relative allo stato di salute della persona fisica (di seguito “soggetto interessato”)[2] riguardanti patologie oncologiche da cui sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di:
  • dieci anni se la patologia è insorta dopo il compimento del ventunesimo anno di età;
  • cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

  • Le informazioni di cui sopra non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal soggetto interessato e, qualora già in possesso dell’Impresa o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

 

  • In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo dei contratti, le Imprese e gli Intermediari sono tenute a fornire informazioni adeguate circa i diritti di cui sopra.

 

  • Nei casi sopra indicati, non possono essere applicati limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti diversi a quelli previsti per la generalità dei contraenti, né imposte visite mediche di controllo o accertamenti sanitari.

 

  • Al fine di evitare che, trascorsi i termini sopra indicati, le informazioni sulle patologie oncologiche già precedentemente fornite dal soggetto interessato possano essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio, la Legge riconosce il diritto alla cancellazione delle informazioni già acquisite dall’Impresa o dall’Intermediario. A tal fine, il soggetto interessato può inviare tempestivamente alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, tramite raccomandata A/R o PEC, la certificazione rilasciata in base alle disposizioni attuative che saranno emanate con Decreto del Ministero della salute nei termini indicati dalla Legge.

 

  •  È prevista altresì l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che completeranno il quadro normativo in materia.

 

  • A partire dal 2 gennaio 2024, pertanto, qualora vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute ai fini della conclusione o del rinnovo di contratti assicurativi, il soggetto interessato non è tenuto a fornire alcuna informazione relativa a eventuali patologie oncologiche nelle ipotesi previste dalla Legge e sopra descritte.


[1] Legge 7 dicembre 2023 n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

[2] Per “persona fisica” è da intendersi l’Assicurando/Assicurato in qualità di soggetto portatore del rischio assicurato.


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